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Nullità del contratto a tempo determinato se Valutazione dei rischi
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 21683 del 23 agosto 2019, ha stabilito che il contratto a termine stipulato fra un lavoratore e un'azienda che sia priva di DVR è nullo e si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma c.c.
Incombe sul datore di lavoro l'onere di provare di aver provveduto alla Valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto.
Pubblicato il 29 ottobre 2019